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Basta cani e gatti all'asta: da oggi non sono più pignorabili
  
E' entrata in vigore un’importante norma di civiltà che migliora certamente il nostro ordinamento giuridico. Lo segnala in una nota l’Associazione Amici Veri-Associazione a tutela degli animali domestici
   
  
   
03 febbraio 2016
  
  
    
Da oggi cani e gatti impignorabili. Proprio poche ore fa è entrata in vigore un’importante norma di civiltà che migliora certamente il nostro ordinamento giuridico. Lo segnala in una nota l’Associazione Amici Veri-Associazione a tutela degli animali domestici, aderente a Confedilizia. Infatti, entra in vigore l’art. 514 del codice di procedura civile in cui sono stati aggiunti, tra le “cose mobili assolutamente impignorabili”, “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” e “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”. 
  
In questo modo in una procedura esecutiva non possano più essere pignorati (e quindi, poi, venduti) gli animali con i quali condividiamo la nostra vita e che – lungi dall’essere mere cose – rappresentano un “membro” importante della famiglia del debitore.
  
Stop alle aste, se da una parte il codice penale equipara da tempo gli animali alle persone per quanto riguarda i maltrattamenti ed il diritto alla vita, dall'altra il codice civile li considerava ancora semplicemente dei beni materiali. Una contraddizione che doveva essere eliminata con un colpo di matita. Invece ci sono volute battaglie di anni.
  
Da un punto di vista prettamente giuridico, per capire appieno l’ambito di applicazione della norma c’è da sottolineare – evidenzia l’Associazione Amici Veri – che la stessa fa riferimento agli “animali di affezione o da compagnia” e agli “animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza”. E ciò anche se non esiste un apposito elenco ufficiale delle specie da considerare rientranti nelle due categorie anzidette. Nelle norme vigenti si ritrovano, solo, alcune definizioni utili per capire se un animale rientra o meno nelle due categorie impignorabili (fermo il requisito che tali animali non devono essere tenuti per fini produttivi, alimentari o commerciali).
  
Innanzitutto, in base alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, gli animali di affezione sono cani e gatti. Inoltre, in base al Regolamento CE n. 576/’13 (sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia) gli animali da compagnia sono: cani, gatti, furetti e gli invertebrati (escluse le api, i bombi, i molluschi e i crostacei); gli animali acquatici ornamentali definiti dalla Direttiva 2006/88/CE; anfibi; rettili; uccelli (esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all’art. 2, Direttiva 2009/158/CE); mammiferi (roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare). 
  
Ai sensi dell’Accordo 6.2.’03 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy è, poi, animale da compagnia o affezione “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia”. Tale definizione è sovrapponibile ma anche più ampia rispetto a quella della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo (animale da compagnia: “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”).
  
http://www.today.it/animali/cani-gatti-impignorabili.html

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